Si riportano di seguito gli estremi della normativa
di riferimento esistente in materia di acque di scarico:

Normativa nazionale
D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152
(Parte III Sezione II: TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO)


Normativa regionale

(pagina in aggiornamento)

          Bolzano: Decreto del Presidente della Provincia, 21 gennaio 2008, n. 6

          Emilia Romagna: D.G.R. 1053/03

          Lazio: D.G.R. 219/11

          Lombardia: Regolamento Regionale 2006, n. 3
                              Delibera di Giunta regionale 5 aprile 2006 - n.8/2318

          Piemonte: L.R. n.6 del 7/4/2003

          Puglia: Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n.26

          Sardegna: Delibera n.69/25 del 10/12/2008

          Toscana: D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n.76/R

          Umbria: D.G.R. n.1171 del 9/7/2007

          Veneto: Piano di Tutela delle Acque
                             Norme tecniche di attuazione (dicembre 2004)

A tutti i clienti, progettisti e operatori del settore della
da leggere attentamente!!

A differenza di quanto si legge su alcuni siti internet e in alcuni depliant informativi che stanno circolando, la normativa di riferimento per tutti gli impianti di depurazione è il D.Lgs. 152/06 (e successive modifiche e integrazioni) che definisce con precisione l'unità di misura "abitante equivalente" ed i valori limite che lo scarico di qualsiasi impianto di depurazione deve rispettare.
Gli impianti di depurazione devono essere accompagnati perciò da certificazioni che si attengono esclusivamente alle prescrizioni del suddetto decreto e non da certificazioni di enti di altri paesi riportanti limiti tabellari diversi dalla normativa italiana vigente e peraltro meno restrittivi e quindi non a norma.

A titolo di esempio la Norma EN 12566-3 non costituisce alcun riferimento ai limiti tabellari o di trattamento appropriato vigenti in materia ma riguarda esclusivamente i materiali con cui sono costruiti alcuni impianti di depurazione ma non gli impianti di fitodepurazione!!

In particolare un istituto accreditato dal Governo mediante l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) comunica quanto segue:

"Il vostro prodotto/sistema di fitodepurazione (FitoBox, Fitodepurazione.it ndr) non ha le caratteristiche rientranti nello scopo delle norme della serie 12566 e non necessita  di marcatura CE ed è quindi esente da Dichiarazione di Prestazione relativa al Regolamento sui prodotti da costruzione n.305/2011."

Per ogni chiarimento contattate la nostra azienda 

Si ricorda che gli impianti di depurazione devono avere i seguenti parametri di riferimento:

Ingresso
Portata per abitante: 200 litri/giorno
BOD5: 60 gr/abitante
Uscita
BOD5: 40 mg/l
COD: 160 mg/l
N ammoniacale 15 mg/l
N nitroso 0,6 mg/l
N nitrico 20 mg/l
Ph 5,5-9,5
TSS 80 mg/l

Solo gli impianti che rispettano questi parametri sono considerati "trattamenti appropriati" secondo la normativa vigente in materia.

Si ricorda inoltre che gli impianti di fitodepurazione.it non necessitano di trattamenti finali di disinfezione per il riutilizzo delle acque di scarico.

Fitodepurazione. it  e normativa
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